mini regione-Calabria-1Riceviamo e pubblichiamo:

Siamo un gruppo di ex lavoratori interinali somministrati nell'anno 2010-2011 presso la Procura della Repubblica. Vorremmo raccontare la nostra esperienza lavorativa, la nostra precarietà e la nostra amarezza nel ritrovarci sempre a combattere per ciò che ci dovrebbe spettare di diritto. Dopo sette mesi di duro lavoro, vissuti tra carte e faldoni, per cercare di smaltire gli arretrati presenti da atavica memoria, nonostante i numerosi elogi e gratificazioni di funzionari e dirigenti, per scadenza di contratto ci siamo ritrovati con la stessa precarietà che attanaglia le vite di ormai la stragrande maggioranza dei calabresi. Nonostante ciò non abbiamo mai smesso di sperare in un nuovo bando, che in maniera legittima ci desse la possibilità di rientrare anche in condizioni di precarietà nel sistema giudiziario. Sappiamo però che la nostra Regione è caratterizzata talvolta da stranezze, comportamenti dubbi, che vengono posti in essere di frequente. Pertanto, siamo stati costretti con le nostre sole forze a documentarci, ricercando i meccanismi che definiscono la gestione degli Ammortizzatori sociali in deroga. Come citato nell'accordo quadro tra INPS e Regione Calabria per la gestione 2010-2012 degli ammortizzatori sociali in deroga “Sono destinatari del trattamento di mobilità in deroga i soggetti dipendenti e residenti nel territorio della Regione Calabria che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2011... * Soggetti ultracinquantenni non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari per il pensionamento di anzianità o dì vecchiaia, il cui periodo mancante per raggiungere il diritto a pensione non superi i 12 mesi e maturi entro il 31/12/2011 e si trovino in una delle seguenti situazioni: percettori dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/1991; iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 236/1993 a partire dall' 1/1/2009 in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato; licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa a partire dall1/11/2009 in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato; dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e non aventi i requisiti per consentire l'accesso alle liste di mobilità.” Dalle poche informazioni che abbiamo potuto assumere direttamente e da notizie ufficiose, pare che in tali liste vi siano dei soggetti ex interinali, che pur avendo dodici mesi di attività lavorativa non hanno il requisito “del licenziamento, previa la ovvia assunzione a tempo indeterminato”, requisito essenziale ai fini dell'iscrizione nelle liste. Il contratto di somministrazione ai sensi della legge 276/2003 stabilisce che “il somministrante si obbliga a fornire all'Utilizzatore manodopera a carattere temporaneo.” Pertanto nella fattispecie, non sussisterebbe un rapporto di lavoro subordinato – così come enunciato dall'art.2094 Cod. Civ.- presupposto essenziale dei contratti a tempo indeterminato. Ora noi ci chiediamo: “Come è possibile che questi soggetti, iscritti nelle liste pur non avendo i requisiti , stanno per essere inseriti negli enti facenti richiesta di personale?” Sarà sfuggita all'occhio attento del Dipartimento n.10 della Regione Calabria la verifica dei requisiti? Come è possibile che proprio loro, che hanno stilato l'accordo, siano caduti in errore?

Simona Bagnato (rappresentante del Gruppo ex Interinali)

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