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Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Riceviamo e pubblichiamo
Al sig. Sindaco del Comune
di Serra San Bruno
Al sig. Presidente del Consiglio
di Serra San Bruno
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Lavori “Manutenzione straordinaria viali cimiteriali”
Serra San Bruno, 5 novembre 2012
Il sottoscritto consigliere
Premesso che
Con deliberazione n. 80 del 18 maggio 2012 è stata emanata direttiva generale per “l’esecuzione di lavori in economia di manutenzione straordinaria dei viali cimiteriali che costituiscono via di accesso alle varie tombe gentilizie”;
Nella premessa alla richiamata deliberazione “è stato rilevato che la stagione invernale appena passata ha reso difficoltoso l’accesso dei visitatori alle tombe dei loro defunti”
i lavori, allo stato realizzati, non possono essere definiti semplice manutenzione straordinaria, dal momento che i vecchi viali in terra battuta sono stati sostituiti da strade in cemento;
in ragione delle cappelle gentilizie monumentali che sorgono nell’area in sui sono stati realizzati i lavori, il cimitero di Serra San Bruno è sottoposto a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
L’art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio definisce “beni culturali” le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle ragioni, agli enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”;
L’art. 12 del medesimo codice al comma 1 prescrive che: “le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, sono sottoposte alle disposizioni della richiamata normativa
Considerato che
I commi 4 e 5, dell’art. 22, del citato “codice” prescrivono, tra l’altro, che: “ l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”, che “l’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’interevento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni”;
agli atti, non risulta essere stato redatto alcun progetto per la realizzazione dei lavori in parola;
I lavori sono stati eseguiti in assenza di un direttore dei lavori;
Non è stata richiesta alcuna autorizzazione, tantomeno inviata alcuna comunicazione, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
Allo stato, gli uffici competenti non sono stati in grado di quantificare il costo effettivo dei lavori;
agli atti risulta una sola determinazione ( n. 167 del 4 settembre 2012) con la quale sono stati liquidati € 3614,83 ad una ditta di Cittanova (RC) per la fornitura di materiali di “vario genere per la manutenzione delle strade comunali e viali cimiteriali”
Interroga il Sindaco per sapere
Quali e quante siano le segnalazioni dei cittadini, del custode del cimitero o dei responsabili del servizio competente con i quali sono state segnalate le difficoltà di accesso alle tombe richiamate nella premessa alla deliberazione n. 80 del 18 maggio 2012;
le ragioni per le quali, nelle more della realizzazione dei lavori in oggetto specificati, non si sia provveduto a redigere apposito progetto;
alla luce della presenza di cappelle gentilizie di indubbio pregio artistico, le ragioni per le quali non è stata effettuata alcuna comunicazione alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici;
se la realizzazione di viali in cemento sia compatibile con la presenza di cappelle ed opere scultore in marmo e granito realizzate tra il XIX e la prima metà del XX secolo;
se tali lavori siano stati completati o siano ancora in fase di esecuzione;
le ragioni di opportunità ed economicità che hanno indotto l’Ente ad acquistare “materiale di vario genere per la manutenzione” presso una ditta di Cittanova (RC);
se lo stesso materiale non poteva essere fornito da ditte locali;
il costo previsto, impegnato e già sostenuto per l’esecuzione dei lavori in parola;
Il Consigliere comunale
Mirko Tassone
SERRA SAN BRUNO – Ci sarebbe «un danno erariale provocato dal presidente della provincia di Vibo Valentia Francesco De Nisi che ha avvantaggiato i comuni amici e persone a lui vicine», mentre la responsabilità del sindaco di Serra San Bruno, Bruno Rosi, sarebbe quella di «svendere il proprio comune, dimezzando quello che c’era da 400 mila euro a 200 mila euro affinchè possa gestire i soldi con incarichi professionali e appalti». Queste le accuse mosse dal consigliere provinciale dell’Udc Pino Raffele che contemporaneamente è anche consigliere comunale di Serra San Bruno della lista “La Serra” a capo della quale era stato candidato a sindaco. La vicenda è quella che vede coinvolti i due politici nella rimodulazione dei 400mila euro destinati alla “Messa a Norma dello Stadio Comunale di Serra San Bruno” che passano ora a 200mila, per questo Pino Raffele ha presentato presso la Procura Generale della Corte dei Conti della Regione Calabria di Catanzaro un esposto per denunciare quanto d’irregolare sarebbe successo. Ma vediamo cosa contiene l’esposto. «Con deliberazione di Giunta Provinciale n° 262 del 01.08.2012 veniva stabilito, tra le altre cose: di utilizzare la somma che si rende disponibile a seguito della risoluzione del contratto d’appalto con l’Impresa PROG.I.R.I. s.r.l., mediante la rimodulazione del mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S. – prat. n° 31491), per come di seguito indicato: € 200.000,00 per “Impianti sportivi polivalenti nel Comune di Serra San Bruno”; € 14.634,90 per “Lavori di sistemazione campo calcetto loc. Torretta a San Calogero”; € 160.211,55 per “Impianti sportivi polivalenti nel Comune di San Calogero”; di precisare che la spesa scaturente dai progetti sopra indicati, dell’importo complessivo di € 374.846,45 potrà essere finanziata con la devoluzione del mutuo I.C.S. sopra indicato; di dare atto che è venuto meno l’interesse dell’Amministrazione alla realizzazione dei lavori di che trattasi; di dare indirizzo al Dirigente del Settore VIII per la redazione degli elaborati progettuali con relativa variazione al piano delle opere pubbliche». Fin qui la rimodulazione con un evidente svantaggio per la cittadina della Certosa, mentre «palesemente in contrasto con quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Provinciale n° 262 del 01.08.2012, il Comune di Serra San Bruno, con deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 27.08.2012, approvava un protocollo d’intesa da stipulare tra l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e l’Amministrazione Comunale di Serra San Bruno, finalizzato alla realizzazione dei lavori agli impianti sportivi polivalenti nel Comune di Serra San Bruno». Da qui, in sostanza, sorgerebbe la responsabilità politica del sindaco Rosi. L’esposto sottolinea come «la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con deliberazione n° 59/2012 prot. n° 2544 del 31.05.2012, trasmessa al Presidente del Consiglio Provinciale di Vibo Valentia, a seguito di “un’istruttoria condotta in relazione al rendiconto 2010 della Provincia di Vibo Valentia ha evidenziato la presenza di alcuni comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria rilevanti ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, c. 168, della legge n. 266/2005 e di situazioni che, in assenza di misure correttive, possono condurre alle conseguenze previste dall’art. 6, c.2, del D.Lgs. 149/2011”». Pino Raffele, chiede ai magistrati contabili di accertare e verificare circa la sussistenza «di eventuali profili di irregolarità nella procedura esposta; di danno all’erario eventualmente verificatosi; di eventuali responsabilità in capo ad amministratori e/o altri soggetti coinvolti, nei confronti dell’erario, considerato che il caso esposto, sicuramente, non è l’unico».
Riceviamo e pubblichiamo:
L’impegno politico deve essere esclusivamente inteso come servizio e ricerca del bene comune. Una ricerca che non può venire meno neppure quando si ricopre un ruolo di opposizione. Al contrario, il ruolo di controllo, esercitato dalla minoranza, rappresenta uno strumento imprescindibile per garantire la trasparenza e la democraticità all’interno degli organi elettivi. Certo, non v’è dubbio che l’importate funzione svolta dall’opposizione vada esercitata in maniera propositiva e con un posizione che non sia pregiudizialmente contro. Animato da tale spirito, nella mattinata odierna, ho depositato in comune la seguente proposta di deliberazione che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, per il funzionamento del consiglio Comunale ho indirizzato al sindaco.
Mirko Tassone (consigliere comunale del gruppo "Al lavoro per il cambiamento")
Oggetto: Individuazione annuale zone non metanizzate nell’ambito del territorio comunale ex art. 8 comma 10 lettera c) punto 4 della Legge n° 448 del 23/12/1998. – Proposta di deliberazione.
Visto l’art. 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il sottoscritto consigliere comunale sottopone alla Sua cortese attenzione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Relazione
L’ art. 13, comma 2, della legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ha previsto la possibilità di concedere per gli anni 2002 e 2003 agevolazioni sul costo del gasolio e del GPL da riscaldamento per i cittadini dei comuni ricadenti nella zona climatica “E”, residenti nelle frazioni di territorio parzialmente non metanizzate individuate con apposita delibera del Consiglio Comunale. La proroga di tale provvedimento, inserito, anche, nelle Leggi Finanziarie successive, ha indotto, nel 2009, il Consiglio Comunale di Serra San Bruno a deliberare in merito (Deliberazione C.C. n. 14 del 6 agosto 2009). La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge Finanziaria 2011) non ha prorogato l’ambito di applicazione dei benefici fiscali a tutte le zone parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica “E”. Al tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane, con lettera prot. 33321 R.U. dd. , 16.3.2011, ha posto in evidenza che “ La previsione di cui all’art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 … non è stata reiterata nella legge finanziaria per l’anno 2010, né per l’anno 2011. Pertanto, l’ambito applicativo del beneficio in questione, come quantificato dalla sopraccitata Legge Finanziaria 2009, deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della Legge 448/98 come modificato dall’art. 12, co. 4, della legge n. 488/99 e di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000,n.354”. A ciò si aggiunga che con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE, l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2012. In sostanza, le agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 12, della Finanziaria 2009, per le frazioni non metanizzate sono ormai a regime, mentre non sono più in vigore, dalla fine del 2009, le agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 13, della medesima Legge Finanziaria 2009 sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cioè, quelle che si trovano nel centro abitato dove ha sede la casa comunale). I Comuni interessati sono, quindi, tenuti annualmente ad adottare apposita deliberazione consiliare, da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato, entro il 30 settembre, con la quale procedere all’individuazione delle “frazioni” di territorio non metanizzate ed al relativo perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale. Considerato che il Comune di Serra San Bruno ricade nella zona climatica “E”, si rende necessario adottare una nuova deliberazione con la quale individuare le zone non metanizzate del territorio comunale affinché i residenti in dette zone possano beneficiare della riduzione sul costo dei combustibili utilizzati per il riscaldamento.
Proposta deliberazione
Premesso che
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare apposita deliberazione consiliare finalizzata all’individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale.
Serra San Bruno, 25 gennaio 2012
IL CONSIGLIERE
Mirko Tassone
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