Domenica, 17 Settembre 2023 08:04

Regolare, sorvegliare, punire. La “disciplina” nella confraternita dell’Addolorata a Serra

Scritto da Tonino Ceravolo*
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La chiesa dell'Addolorata di Serra in un'immagine dei primi decenni del Novecento La chiesa dell'Addolorata di Serra in un'immagine dei primi decenni del Novecento

“Istituzioni della morte”, così Philippe Ariès definisce le confraternite laicali, visto il ruolo storico ricoperto nella gestione del trapasso e dell’aldilà, quasi al punto d’intersezione tra necessità pratiche e servizio religioso: “Seppellire i morti - ha scritto Ariès - sul piano della carità, vale quanto dar da mangiare agli affamati, offrire un tetto ai pellegrini, vestire gli ignudi, visitare i malati e i carcerati”. Il servizio funebre diventa, in questo modo, un’opera di misericordia, che si accosta alle altre all’interno di un modello ispirato alla carità evangelica e che si esplica attraverso occasioni, al tempo stesso, di soccorso materiale e spirituale. Questa “proiezione” delle confraternite nel più ampio contesto sociale, non può prescindere, tuttavia, dalla regolazione dei rapporti all’interno di ciascuna congrega, i quali, quanto più accuratamente “disciplinati”, tanto più disegnano un preciso sistema di relazioni tra i confratelli e dei confratelli rispetto al mondo esterno, con un evidente riflesso anche sulla loro capacità di presentarsi alla comunità locale. Se ne ha un preciso esempio, nel caso dell’Arciconfraternita di Maria SS. dei Sette Dolori di Serra San Bruno, nello Statuto emanato l’8 dicembre del 1931 dal vescovo di Squillace Mons. Giovanni Fiorentini, che con successivo Decreto del primo gennaio 1932 avrebbe dichiarato la confraternita “canonicamente riconosciuta e confermata”.

Gli obblighi dei confratelli e il “sistema” delle punizioni

I compiti degli iscritti delineati da questo Statuto fanno ben scorgere i segni che il tempo storico lascia sulle istituzioni umane, in particolare laddove vengono richiamati “il dovuto rispetto dell’autorità costituita” e “il favorire in tutti i suoi rami l’Azione cattolica”, che si trovano a convivere con le finalità, sicuramente più specifiche, di promuovere il culto della protettrice e di praticare la carità fraterna secondo il Vangelo. Ma lo Statuto di Mons. Fiorentini è da leggere anche per altri elementi che offre alla riflessione. I confratelli “sono obbligati ad intervenire alle funzioni della Confraternita nei giorni festivi ed occupare il posto che loro è dovuto per ragioni di carica o di anzianità. Dovranno esercitarsi in tutti gli atti di religione e di pietà cristiana e nelle preghiere comuni; soddisfare al Precetto Pasquale; confessarsi e comunicarsi nelle maggiori solennità dell’anno e specialmente nel giorno festivo della Titolare. Dovranno inoltre intervenire alle processioni consuete e deliberate dalla Confraternita, vestiti dell’insegne che porta la medesima e subire le multe stabilite in caso di assenza [...]; intervenire alle adunate ordinarie e straordinarie canonicamente indette” (cap. IV, art. 12). A questa rete di “obblighi” corrisponde, com’è scontato attendersi, un sistema di punizioni, che rende cogente quanto previsto all’articolo 12 sanzionandone le violazioni tramite la sospensione dal sodalizio: “È passibile di sospensione - recita l’articolo 39, cap. IX - chi si permette di turbare in modo alcuno l’ordine e la serenità delle adunanze, chi con atti e parole sconvenienti viola il decoro delle sacre funzioni e delle Processioni in genere; chi omette la soddisfazione del Precetto Pasquale e del doppio precetto festivo, come anche chi manifesta sentimenti poco cristiani specie se non frequenta i SS. Sacramenti [...]”. Il passaggio dalla semplice sospensione alla pena più grave dell’espulsione va accuratamente sottolineato giacché documenta come, più ancora che le “infrazioni” contro i doveri religiosi, potessero diventare determinanti alcune tipologie negative del comportamento pubblico, tanto che esse riguardassero la sfera extra-giuridica della moralità quanto nel caso di reati penali racchiudibili dentro l’indeterminata, ma con ogni probabilità socialmente riconoscibile, categoria assiologica dell’infamia: “Determina l’espulsione - è previsto nel successivo articolo 40 - a) l’incorreggibilità dopo la terza sospensione b) l’abituale e pubblica ubbriachezza [sic!] e bestemmia c) la condanna per reati infamanti da parte dell’autorità penale d) l’iscrizione a società contrarie alla Chiesa, giusto il Can. 693”.

Tre casi: un disubbidiente, un avvinazzato, un bestemmiatore 

Troviamo, qui, in opera un dispositivo di disciplinamento dei comportamenti degli associati, che entra in funzione non soltanto quando è questione delle loro relazioni con il pio sodalizio, ma pure come istanza di controllo, di “sorveglianza” e “punizione”, nei più estesi rapporti sociali. Il “governo” (nel caso della semplice sospensione) e l’assemblea della confraternita (quando è in gioco l’eventuale espulsione) sono gli organi deputati a tale controllo, che trova, però, un indispensabile strumento di avvio del dispositivo nelle informazioni e nelle “denunce” della vox populi. È una rete diffusa e capillare che, spontaneamente, svolge un ruolo di supporto alle istituzioni di gestione della congrega in fatto di moralità e di liceità dei comportamenti, laddove l’irrompere della trasgressione potrebbe mettere in forse, pregiudicare, l’immagine pubblica e l’integrità dell’associazione. I registri delle deliberazioni della confraternita costituiscono un censimento completo delle infrazioni giudicate, pur se bisogna notare una sproporzione tra diversi periodi e tra i vari priorati che non è da tradurre nei termini di una sorta di istogramma della moralità dei congregati, quanto, piuttosto, da leggere alla luce di una differente sensibilità sociale intorno al peso e alla “pericolosità” di atteggiamenti non sempre allo stesso modo ufficialmente riprovati. Per averne un colpo d’occhio essenziale basta guardare anche a pochi esempi di un solo periodo - nel caso preso in esame precedente alla emanazione dello Statuto di Mons. Fiorentini - che ne documentano la varietà tipologica. Nel 1914 il “governo” della confraternita si riunisce, per esempio, per giudicare tre casi: il primo (27 settembre) è quello del confratello F.A. per “[...] la riprovevole condotta tenuta durante la processione nella festa della Titolare, quando egli era vestito di sacco, giacché non solo disubbidì agli ordini dei maestri di cerimonie, ma portò disturbo a tutti i confratelli e mancò di rispetto a 2 degli ex Priori”; il secondo coinvolge il fratello R.A. ed è portato a conoscenza dal priore Alfonso Barillari, il quale fa presente che questi “[...] essendosi ribellato in Chiesa dando pubblico scandalo ai confratelli e sorelle presenti ed essendogli imposto più volte il silenzio dal Priore stesso, al Rosario serale del giorno 2 Novembre, seguitava a dire parole ad alta voce e facendo chiassi anche durante la predica che il Padre Spirituale stava dicendo”, con l’aggravante data dalla recidiva e dall’abitudine del confratello R.A. a recarsi in chiesa “avvinazzato”; il terzo caso riguarda G.B. “[...] dedito alle più esecrande bestemmie dando tanto scandalo alla popolazione perché rivolge titoli nefandi alla nostra Vergine protettrice sotto il quale patrocinio noi militiamo ed essendo lo stesso avvertito dal Padre Spirituale, dall’ex Priore Domenico Raffele e dallo stesso Priore non mostrò di volersi correggere di tanta lingua perversa anzi continua nel suo sistema abbastanza deplorevole”. Il caso discusso il 17 novembre 1918 è interessante, più che per la tipologia dell’infrazione (le continue bestemmie “in pubblica piazza” contro l’Addolorata), per la punizione scelta che non è, come al solito, una sospensione per un periodo determinato dalla confraternita, ma l’obbligo di indossare durante la funzione mattutina domenicale il vestito di sacco, con la corona di spine sul capo, rimanendo inginocchiato “innanzi all’altare”. L’ultimo caso che vogliamo enucleare, relativo al rifiuto di un confratello di andare per la questua con il cassetto e discusso il 18 ottobre del 1920 (e già brevemente citato in un precedente articolo sul Vizzarro) va evidenziato non solo perché rimarca quanto valore si assegnasse nell’ambito della confraternita a questa forma di finanziamento, ma anche perché in tale rifiuto c’è da vedere il venir meno dell’adesione ad una delle pratiche di più forte impatto “simbolico” nell’associazione, che tramite la questua settimanale mantiene costante e visibile la sua presenza nel territorio. A ben vedere, un sistema di regolazione del comportamento in pubblico e di sanzione delle infrazioni sufficientemente articolato, persino inevitabile se a essere in gioco era il “buon nome” stesso della confraternita, all’evidenza condizionato dalla varietà degli atteggiamenti individuali dei suoi associati.

*Storico, antropologo e scrittore, cura per il Vizzarro la rubrica Nuvole

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